Regolamento

Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Sannio – CLAUS

Articolo 1
Costituzione del centro
Il Centro Linguistico di Ateneo (di seguito denominato “Centro”) si costituisce come Centro di Servizio di Ateneo per la Didattica e per la Ricerca, ai sensi dell&’articolo 30 dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio e dell’articolo 23 del Regolamento Generale
di Ateneo. Il Centro Linguistico di Ateneo è dotato esclusivamente di autonomia organizzativa.

Articolo 2
Finalità
Il Centro Linguistico di Ateneo si propone di curare l’organizzazione delle attività didattiche e scientifiche nell’ambito dell’insegnamento delle lingue.

Le finalità del Centro sono, in particolare:
a) promuovere l’apprendimento, la pratica e lo studio delle lingue straniere moderne da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica o Magistrale e a tutti gli altri corsi di studio dell’Università degli Studi del Sannio, ivi compresi gli allievi dei corsi di Dottorato di ricerca, delle Scuole di Specializzazione e dei Master universitari. I corsi organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo sono finalizzati al conseguimento di una preparazione, di base o di livello avanzato, nelle lingue straniere il cui insegnamento è previsto dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Ateneo e sono valutati, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari (C.F.U.), secondo le modalità previste dai Regolamenti didattici di Facoltà e dei singoli corsi di studio;

b) promuovere l’apprendimento, la pratica e lo studio dell’Italiano come seconda lingua per gli studenti stranieri che frequentano, ai sensi della normativa vigente, corsi di studio dell’Università degli Studi del Sannio;
c) promuovere l’apprendimento, la pratica e lo studio delle lingue straniere moderne da parte del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi del Sannio;
d) mettere a disposizione dei corsi di studio dell’Ateneo le strutture, le attrezzature, le competenze tecniche e scientifiche ed i servizi necessari per il potenziamento sul piano metodologico didattico degli insegnamenti linguistici impartiti;
e) approntare ed elaborare materiali linguistici, programmi ed unità didattiche che utilizzino anche tecnologie interattive, funzionali all’espletamento di una didattica adeguata alle esigenze
dell’Ateneo;
f) soddisfare in maniera adeguata le esigenze culturali di approfondimento scientifico e di sperimentazione nel settore dell’insegnamento linguistico mediante le moderne tecnologie,
anche in concorso con analoghi Centri altamente qualificati;
g) svolgere, compatibilmente con l’espletamento delle attività istituzionali del Centro, attività di consulenza, formazione, aggiornamento, qualificazione professionale a favore di utenti
esterni ed, in particolare, di Enti pubblici e privati nonché di Istituzioni universitarie ed extra universitarie, sulla base di apposite convenzioni, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di formazione, di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi.
Articolo 3
Sede
Il Centro Linguistico di Ateneo ha sede nei locali a tal fine destinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Il Centro può eventualmente articolarsi in sedi distaccate, in relazione alla diversa ubicazione delle strutture universitarie.
Articolo 4
Attrezzature
Il Centro Linguistico di Ateneo, per l'assolvimento dei suoi
compiti istituzionali, si avvale delle attrezzature didattico-
scientifiche ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione al
momento dell'attivazione del Centro e di quelle che saranno
acquisite successivamente.
Articolo 5
Personale
Fanno parte del Centro Linguistico di Ateneo i collaboratori ed esperti linguistici e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnati dagli Organi Accademici competenti nonché, nel rispetto della normativa vigente, ove lo richiedano particolari ed indifferibili esigenze didattiche, personale a contratto.
Sulla base di modalità concordate tra il Consiglio tecnico scientifico del Centro e la Facoltà di appartenenza, collaborano allo svolgimento delle attività del Centro ed afferiscono allo
stesso, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori scientifico disciplinari di lingua straniera in servizio presso l’Ateneo nonché altri collaboratori ed esperti linguistici, docenti a contratto di
lingue straniere. Possono, altresì, collaborare allo svolgimento delle attività del
Centro titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
e dottorandi di ricerca nelle discipline linguistiche.
Articolo 6
Corsi
Possono iscriversi ai corsi del Centro Linguistico di Ateneo gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica o Magistrale nonché a tutti gli altri corsi di studio dell’Università
degli Studi del Sannio, ivi compresi gli allievi dei corsi di Dottorato di ricerca, delle Scuole di Specializzazione e dei Master universitari, il personale docente, ricercatore e tecnico-
amministrativo dell’Ateneo, nonché, nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), dipendenti di altri Enti ed Istituzioni.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università stabilisce, su proposta del Consiglio tecnico scientifico del Centro, l’importo degli eventuali contributi destinati alla copertura delle spese
generali del Centro stesso, nonché di quelle di laboratorio e di biblioteca, tenendo conto della diversa tipologia di utenti (studenti, personale dell’Ateneo, soggetti esterni).
Articolo 7
Organi
Sono organi del Centro Linguistico di Ateneo: il Direttore scientifico e il Consiglio tecnico scientifico.
Articolo 8
Direttore scientifico
Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore, tra i professori di ruolo dei settori scientifico disciplinari di lingua straniera dell’Ateneo, sentito il Consiglio tecnico scientifico del Centro, ovvero il Senato Accademico, in sede di prima applicazione del presente Regolamento.

Il Direttore scientifico dura in carica tre anni accademici. Il Direttore scientifico è il responsabile del funzionamento didattico e scientifico del Centro e svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
– promuove e coordina l'attività didattica e scientifica del
Centro;
– convoca e presiede il Consiglio tecnico scientifico;
– sovrintende alla gestione del Centro e cura l'esecuzione dei
deliberati del Consiglio tecnico scientifico;
– cura i rapporti con gli Organi Accademici dell'Ateneo, con
analoghi Centri di altri Atenei e con il territorio.
Articolo 9
Consiglio tecnico scientifico
Il Consiglio tecnico scientifico del Centro Linguistico di Ateneo è
così composto:
– Direttore scientifico del Centro;
– collaboratori ed esperti linguistici assegnati al Centro;
– professori di ruolo e ricercatori dei settori scientifico disciplinari di lingua straniera, collaboratori ed esperti linguistici, docenti a contratto di lingue straniere afferenti al
Centro ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
– Delegato del Rettore per i Programmi Socrates ed Erasmus;
– un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studlenti, che ha diritto di voto soltanto per le questioni concernenti l’organizzazione delle attività didattiche del Centro;
– un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, che ha diritto di voto solo per le questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo.
I componenti elettivi del Consiglio tecnico scientifico durano in carica tre anni accademici e, di norma, sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Alle deliberazioni del Consiglio tecnico scientifico del Centro Linguistico di Ateneo si applicano le norme del Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo in materia di funzionamento
degli organi collegiali di Ateneo. Il Consiglio tecnico scientifico designa al proprio interno il
componente che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Il Consiglio tecnico scientifico:
– approva annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di strutture, attrezzature didattico-scientifiche e personale, anche a contratto, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell’Università;
– approva annualmente il piano delle attività del Centro, nonché quello di utilizzazione delle strutture, delle attrezzature didattico-scientifiche e del personale del Centro;
– delibera, su proposta del Direttore scientifico, in ordine all’organizzazione delle attività didattiche del Centro;
– propone agli Organi Accademici competenti, nel rispetto dei vigenti Regolamenti di Ateneo, le spese relative alle attività del Centro, la stipula di contratti e convenzioni relativi alle
attività del Centro.
Il Consiglio tecnico scientifico può invitare a partecipare alle proprie sedute, acquisendone il parere, soggetti esterni dotati di particolare qualificazione, in relazione all’oggetto delle
deliberazioni.
Articolo 10
Risorse e gestione
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, il Centro può disporre, per il tramite dei competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale e nel rispetto delle
disposizioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dei seguenti fondi, iscritti nel Bilancio dell’Ateneo in capitolo appositamente intestato al Centro:

– dotazione ordinaria di funzionamento assegnata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università a carico del Bilancio di Previsione dell’Ateneo;
– contributi straordinari dell’Università;
– assegnazioni per attrezzature didattico-scientifiche e materiale librario;
– contributi eventualmente versati dagli iscritti ai corsi di lingue straniere svolti dal Centro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2;
– corrispettivi versati da Enti ed Istituzioni sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g);
– ogni altro fondo destinato all’attività del Centro nel rispetto della normativa vigente.